L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato l’applicazione delle stesse fasce orarie di visita per il pubblico ed il privato: ecco i dettagli.
In tema di visite visite fiscali, fino soltanto a poche settimane fa vigevano due diverse modalità di esecuzione per il settore pubblico e per il settore privato: nel pubblico, infatti, la reperibilità dei dipendenti doveva essere garantita per 6 ore, mentre nel privato i dipendenti dovevano essere reperibili soltanto per 4.
Ciò ha condotto il TAR del Lazio a rilevare all’interno delle regole per le visite fiscali non soltanto la presenza di un’illegittimità, ma anche di una discriminazione a sfavore e discapito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore pubblico. E dunque a sentenziarla ufficialmente attraverso il documento numero 16305 depositato lo scorso anno 2023.
Di conseguenza, l’INPS ha recepito le motivazioni ed indicazioni espresse dal TAR e, con l’intervento numero 4640 del 22 Dicembre scorso, ha modificato le norme che prevedevano una reperibilità 7 giorni su 7, festività incluse, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19 per il settore pubblico e dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per il settore privato. Vediamo come sono cambiate.
Dunque a partire dall’anno in corso 2024 le fasce di reperibilità diventano univoche, ovvero le stesse tanto per i dipendenti del settore pubblico quanto per i dipendenti del settore privato. Le fasce sono state adeguate a quelle già in essere e vigenti per il settore privato, ovvero dalle 10 alle 12 per la mattina e dalle 17 alle 19 per il pomeriggio, mantenendo la settimana piena di 7 giorni su 7 con le festività incluse.
Restano esenti dalla possibilità di ricevere visite fiscali i giorni di malattia trascorsi in ricovero o in day hospital presso strutture medico-sanitarie ove i dipendenti abbiano necessità di recarsi per ricevere le cure opportune. Non solo: in generale non sussiste l’obbligo di visita anche per malattie gravi, infortuni e patologie contratte sul lavoro, gravidanze a rischio ed eventi definiti morbosi connessi ad invalidità.
In caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità o di impossibilità per i responsabili di accesso e controllo, le lavoratrici ed i lavoratori verranno sanzionati attraverso una decurtazione pari al valore del 100% della retribuzione salariale per i primi 10 giorni e pari al 50% per le giornate successive. Per maggiori approfondimenti, è consigliabile consultare la circolare dell’INPS sopra menzionata.
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