Cosa accade se il cane del vicino di casa abbaia costantemente? Secondo la legge deve rimborsarti: ecco la cifra che ti spetta.
Può essere davvero molto fastidioso quando il cane dei vicini di casa non la smette di abbaiare. Il fastidio aumenta se lo fa durante la notte o nelle ore dedicate al riposo. Il problema può diventare pesante e anche se è spiacevole in determinate circostanze tocca giocoforza ricorrere alle vie legali.
Se un dialogo con i padroni del cane non produce i risultati sperati e i proprietari non provvedono a fornire al cane un addestramento adeguato che gli faccia smettere di abbaiare, col persistere della situazione di disagio persiste, sarà necessario prendere provvedimenti.
La legge italiana prevede che ci possa essere un risarcimento in denaro per chi subisce il fastidio di un cane che abbaia costantemente e in certe ore del giorno. Scopriamo a quanto ammonta il rimborso dovuto e quali sono gli estremi per chiedere il provvedimento.
Chi possiede un animale domestico, nello specifico un cane, deve sapere che se questo abbaia di continuo e emette suoni che disturbano la quiete dei vicini di casa può incorrere in un reato contemplato dall’articolo 659 del Codice penale.
La norma è abbastanza chiara in merito. Si legge infatti che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni e il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309».
È questo che riporta la legge, che elencando tutte le fonti di disturbo che si possono arrecare alle persone che dimorano nei pressi della propria abitazione fa rientrare pienamente anche gli strepiti degli animali e questi si esprimono solitamente con l’abbaiare.
Se la pena dell’arresto è prevista quando ci sono elementi di notevole gravità, sicuramente la sanzione pecuniaria è la modalità più frequente e corrispondente all’entità del danno subito. Non serve una perizia tecnica per dimostrare che il reato sia stato compiuto, come dimostra una sentenza della Cassazione.
Possono bastare elementi probatori come le dichiarazioni di chi testimonia la presenza del problema. Il giudice può formulare il proprio giudizio in base a questi dati come ha affermato la Cassazione nel procedimento n. 45967/2017.
La valutazione dell’entità del fenomeno rumoroso è fatta in relazione alla sensibilità media di coloro che sono coinvolti nel fenomeno in questione: è quanto stabilisce la sentenza della Cassazione n. 20429/2019 che valuta la capacità offensiva del rumore in base al caso concreto.
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